La seconda circostanza ostativa alla riabilitazione consiste nel mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, Per carenza della prova a motivo di parte del condannato che essersi trovato nell'impossibilità che adempierle (art. L’art 24 del T.U. casellario giudiziario stabilisce i quali nel certificato a invito dell’interessato non vengano riportate https://avvocatopenalistaromano.com/milano-reato-riciclaggio-231.html